Riferimenti normativi: art. 1 D. Lgs. 231/2001.
L′attività riconducibile all′impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l′impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad unapersona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell′imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l′attività svolta dall′imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c. Pertanto è sicuramente applicabile anche a tale tipo di imprese la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, a prescindere da una relativa indicazione nel testo legislativo, il quale va interpretato in senso costituzionalmente orientato, onde non incorrere in conflitti costituzionali sotto l′aspetto della disparità di trattamento e dell′irragionevolezza del sistema. In senso contrario vedi Cass. Civ., sez. VI, sentenza 6-03-2004, n. 18941