18-05-2024
Assegno divorzile all′ex coniuge che ha rinuciato ad occassioni professionali-reddituali
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 15 maggio 2023, n. 13224.
Sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex-coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tale principio è derogato, oltre che nell′ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall′uno all′altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l′attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l′assegno ha l′onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio. Ne consegue che correttamente viene riconosciuto il diritto all′assegno divorzile ove il giudice ritenga che il richiedente si è dedicato per tutta la durata del matrimonio all′accudimento e all′educazione dei figli, quale scelta condivisa con l′ex-coniuge, costituendo ciò una ragione impeditiva dello svolgimento di attività lavorative.