Corte di Appello di Milano sentenza del 17 maggio 2023, n. 1419
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza del 17 maggio 2023, n. 1419, in continuità con una precedente giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto leffetto estintivo della cessazione della società derivante dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. La Corte DAppello di Milano nell attribuire l effetto esitintivo alla cancellazione dal registro della imprese ha fatto proprio quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione 2, n. 41082 del 10/09/2019, laddove intervenendo sulla questione ha chiarito o che "in tema di responsabilità da reato degli enti, l′estinzione fisiologica e non fraudolenta dell′ente, ossia preordinata allo scopo di sottrarsi alla responsabilità amministrativa da reato determina l′estinzione dell′illecito previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell′imputato. Nella richiamata sentenza la Corte DAppello, in linea con lorientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza citata, ha così stabilito [ .. Deve ritenersi, invero, che l′estinzione definitiva dell′ente determina, per la persona giuridica, lo stesso effetto che la morte fisiologica determina per un soggetto fisico, segnatamente la cessazione definitiva ed irreversibile di tutte le funzioni vitali ad esso connesse, ciò che rende comprensibili i motivi per cui la legge prevede l′estinzione del reato: la pena non sarebbe eseguibile e non avrebbe, comunque, alcun senso sanzionare un soggetto che non esiste più, in quanto il processo verrebbe celebrato inutilmente, con un antieconomico dispendio di tempo e di energie. Ai fini di dirimere la questione, deve rilevarsi che, sotto il profilo civilistico, fino alla riforma delle società di capitali e cooperative di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la giurisprudenza di legittimità era unanime nel ritenere che la cancellazione dal registro delle imprese di una società commerciale, di persone o di capitali, avesse un effetto di pubblicità meramente dichiarativa, senza produrre l′estinzione della società stessa, almeno fino a quando fossero rimasti in essere residui rapporti giuridici facenti capo alla società medesima prima della sua cancellazione. Permaneva, pertanto, la legittimazione processuale (attiva o passiva) della società anche dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese ed il processo poteva proseguire nei suoi confronti, nelle varie fasi del processo di merito e di esecuzione. La riforma delle società di capitali e cooperative di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha, di contro, previsto espressamente la natura costitutiva degli effetti delle cancellazioni iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell′art. 2495 secondo II c.c., come confermato dalle sentenze delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 4060,4061 e 4062 del 22 febbraio 2010, che hanno chiarito come la cancellazione dal registro delle imprese produce l′effetto costitutivo dell′estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti. Il mutamento della normativa civilistica di riferimento esplica i suoi effetti, inevitabilmente, sul piano della responsabilità amministrativa da reato degli enti societari. Il D.Lgs. n. 231 del 2001, nell′occuparsi, al capo II (artt. 28-33), delle conseguenze sul piano penale delle vicende modificative dell′ente (trasformazione, fusione, scissione e cessione d′azienda), nulla prevede in ordine alle vicende che determinano l′estinzione dell′ente, come, per l′appunto, la cancellazione della società dal registro delle imprese. Tale lacuna normativa, in virtù della riforma dell′art. 2495 c.c. deve, di necessità, essere colmata sul piano interpretativo. Ciò tanto più se si rammenta che l′art. 35 del D.Lgs. n. 231 del 2001 estende all′ente le disposizioni relative all′imputato. Deve ritenersi, conseguentemente, che anche la responsabilità introdotta dal D.Lgs. n. 231 del 2001 - che ha introdotto un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un′autonoma responsabilità amministrativa dell′ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati da parte un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto reato è fatto della società, di cui essa deve rispondere - sia presidiata dal principio personalistico di cui all′art. 27 Cost., dovendosi escludere che il decreto in analisi abbia introdotto una ipotesi di responsabilità oggettiva. Tanto si ricava dalla previsione della c.d. colpa di organizzazione dell′ente, che ha, quale presupposto, la mancata predisposizione di un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato: solo il riscontro di un tale deficit organizzativo, invero, consente una piana ed agevole imputazione all′ente dell′illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Ricondotta, dunque, la responsabilità amministrativa da reato dell′ente nell′ambito dei principi di cui all′art. 27 Cost., ne consegue, sul piano punitivo, che le sanzioni devono assolvere alla tradizionale funzione retributiva e rieducativa prevista dalla norma costituzionale. Sul piano pratico, come accennato, le eventuali sanzioni applicate alla società cancellata dal registro delle imprese e, dunque, inesistente sotto il profilo civilistico, risulterebbero inflitte inutilmente e, in ogni caso, non assolverebbero ad alcuna delle funzioni cui sono preordinate].