Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 02/03/2023, n. 21640
In tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. "prognosi postuma", proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l′illecito è stato commesso e verificare se il "comportamento alternativo lecito", ossia l′osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della "compliance" alle regole cautelari di tipo globale. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice deve operare una verifica in concreto dell′adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve quindi verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello "idoneo" fosse stato rispettato, l′evento non si sarebbe verificato). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 08/09/2021) Fonti: CED Cassazione, 2023 Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2023, 3-4, 714 Giur. It., 2024, 2, 413, nota di SABIA